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D.M. MIUR 28.05.2009, n. 56

Disposizioni relative alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo - biennio scolastico 2009/2011

Art. 5 - Scelta della provincia e delle sedi scolastiche

1. La scelta della provincia in cui richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinato dall'art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento. In considerazione dell'estensione del numero delle province in cui possono figurare gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento, attuata dall'art. 1, comma 11 del D.M. n. 42 dell'8.4.2009, per il biennio 2009/10 e 2010/11 sono sospesi gli effetti delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del Regolamento e tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento possono scegliere una qualsiasi provincia in cui chiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, si dispone che, per tali province, indicate nelle note al mod B - scelta delle istituzioni scolastiche, gli aspiranti possano presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine con cui l'aspirante le ha elencate nel Modello B.

Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trent

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