D.M. MIUR 28.05.2009, n. 56
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. È escluso dalle graduatorie l'aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.
6. È escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dall'art. 5, comma 2, ultimo capoverso e dal comma 2 del successivo art. 11.
7. È ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle d
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