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Legge 05.05.2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (G.U. 06.05.2009, n. 103)

Capo VIII - Norme transitorie e finali

Art. 22 - Perequazione infrastrutturale

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 dicembre 2021 10 , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 11

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densi

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