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Ordinanza MIUR 07.05.2009, n. 47

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma.

Art. 2 - Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole primarie e secondarie

1. Nelle scuole primarie, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dai docenti della classe o, in mancanza di essi (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dal Consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali) o, se necessario, dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

3. Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l'ammissione alla classe successiva è disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, anche in deroga sia al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente (cfr. Art. 13, comma 1, Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009), sia alle valutazioni di sufficienza previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 (scuola secondaria di primo grado) e dall'articolo 193, comma 1 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (scuola secondaria di secondo grado), sempre che il Consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno successivo.

4. I Consigli di classe per gli scrutini delle scuole di cui all'art. 1 si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti

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