Ordinanza MIUR 07.05.2009, n. 47
1. Per gli alunni iscritti alle penultime classi che intendano sostenere per abbreviazione l'esame finale di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della OM n. 40/2009, l'attribuzione del voto di otto decimi in ciascuna disciplina è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio di classe, costituito come previsto nel precedente articolo 2 della presente ordinanza, tenuto conto del curriculum scolastico svolto dal candidato nel penultimo anno. Resta fermo che il candidato deve aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorso in ripetenze nei due anni predetti. Tali circostanze vengono acclarate e verbalizzate dal Consiglio di classe.
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