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Ordinanza MIUR 07.05.2009, n. 47

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma.

Art. 4 - Ammissione per abbreviazione

1. Per gli alunni iscritti alle penultime classi che intendano sostenere per abbreviazione l'esame finale di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della OM n. 40/2009, l'attribuzione del voto di otto decimi in ciascuna disciplina è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio di classe, costituito come previsto nel precedente articolo 2 della presente ordinanza, tenuto conto del curriculum scolastico svolto dal candidato nel penultimo anno. Resta fermo che il candidato deve aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorso in ripetenze nei due anni predetti. Tali circostanze vengono acclarate e verbalizzate dal Consiglio di classe.

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