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Ordinanza MIUR 07.05.2009, n. 47

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma.

Art. 6 - Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, sostengono soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente.

2. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la Commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'O.M. 40/2009. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'O.M. 40/2009). Resta fermo il punteggio massimo di venticinque punti per il credito scolastico, previsto dall'O.M. 40/2009.

3. Gli alunni che - a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 3543 del 15 aprile 2009 - hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma e, su richiesta delle famiglie o di sé stessi qualora maggiorenni, sono stati scrutinati e ammessi agli esami nelle istituzioni suddette, sostengono gli esami di Stato dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado in tale sede, seguendo le procedure ordinarie.

4. Gli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado che si tengono nei Centri Territoriali permanenti si svolgono soltanto con la prova orale.

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