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Ordinanza MIUR 07.05.2009, n. 47

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma.

Art. 7 - Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte

1. Con riferimento agli esami di qualifica professionale, non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe, per motivi strettamente dipendenti dal sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. I candidati sono ammessi alle prove di qualifica anche se non raggiungono la sufficienza in tutte le materie. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al Consiglio di classe - anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno - e comunque con un numero di docenti non inferiori a sei. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90). Il Consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti su cento (cfr. art. 27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90).

2. Gli esami di licenza di maestro d'arte sono effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali.

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