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Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12.05.2009, n. 30

Disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. (09A05796). (G.U. 21.05.2009, n. 116)

Capo II - Divieto di discriminazione e relative deroghe

Art. 5 - Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche

1. Ai sensi dell'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento. In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.

2. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, nelle imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato effettua la verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nella determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate.

3. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, per le imprese che esercitano i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti, la verifica di cui al comma 2 è effettuata da un attuario in conformità a quanto disposto dall'art. 7.

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