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Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12.05.2009, n. 30

Disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. (09A05796). (G.U. 21.05.2009, n. 116)

Capo II - Divieto di discriminazione e relative deroghe

Art. 6 - Adempimenti per i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti

1. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami vita, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica sulla tariffa di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera c). Tale dichiarazione è rilasciata anche in caso di modifica delle basi tecniche diverse da quelle finanziarie relative ai contratti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

2. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4, lettera c).

3. Qualora l'attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.

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