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Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12.05.2009, n. 30

Disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. (09A05796). (G.U. 21.05.2009, n. 116)

Capo II - Divieto di discriminazione e relative deroghe

Art. 7 - Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti

1. Le imprese che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti demandano la verifica di cui al comma 2 del medesimo art. 5 a un attuario, che, a tal fine, redige una nota metodologica rilasciata prima dell'entrata in vigore della tariffa.

2. Nella nota metodologica di cui al comma 1 sono indicate le tipologie dei dati attuariali e statistici impiegati dall'impresa nella determinazione dei premi o delle prestazioni differenziate e riportate le valutazioni sull'utilizzo dei dati con riferimento al sesso quale fattore rilevante ed una dichiarazione redatta dall'attuario in conformità all'allegato 1. In relazione ai rischi inerenti alla gravidanza ed alla maternità, l'attuario dichiara altresì che i costi sono equamente ripartiti tra uomini e donne.

3. Qualora l'attuario rilevi, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, che l'utilizzo del fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.

4. La nota metodologica, sottoscritta dall'attuario, è conservata presso la sede delle imprese e trasmessa, su richiesta, all'ISVAP.

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