Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12.05.2009, n. 30
Capo IV - Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle tariffe elaborate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonché ai contratti in vigore a tale data per i quali intervengano, ai sensi delle disposizioni vigenti, variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, ovvero vengano definite le opzioni contrattuali che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le tariffe relative ai contratti dei rami vita e di responsabilità civile veicoli a motore e natanti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali le imprese si siano avvalse della deroga di cui all'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, gli attuari incaricati effettuano le verifiche di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento. Nel caso in cui le verifiche consentano di accertare la pertinenza ed accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nelle determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate, integrano la relazione tecnica di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, allegando le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) o comma 4, lettera c); in caso contrario gli attuari incaricati effettuano all'ISVAP la comunicazione di cui all'art. 6, c
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