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Accordo 12.03.2009

Accordo nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 10 - Contrattazione integrativa regionale

10.1. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali procedono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del CCNL vigente, all'immediata attivazione della contrattazione integrativa a livello regionale, per consentire il tempestivo espletamento delle attività selettive e formative di cui al presente Accordo.

10.2. Al fine di garantire la massima efficacia dell'intervento formativo, nell'ambito della contrattazione di cui al comma 1, sono altresì specificate:

a) le modalità di finanziamento delle specifiche iniziative;

b) lo svolgimento temporale delle attività in presenza;

c) i criteri per l'individuazione degli e-tutor in riferimento a quanto previsto nell'Intesa 20 luglio 2004;

d) i criteri per l'individuazione degli esperti, i quali debbono possedere le professionalità necessarie allo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza finalizzate all'acquisizione, da parte del personale aspirante al beneficio economico, delle mansioni finalizzate alla valorizzazione professionale.

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