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Accordo 12.03.2009

Accordo nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 11 - Norme finali

11.1. Il personale titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell'articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.

11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all'articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all'Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.

11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall'articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l'assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l'attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all'articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell'eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (parttime orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

11.4. L'assegnazione del pe

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