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Accordo 12.03.2009

Accordo nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 5 - Presentazione delle domande

5.1. L'accesso alla procedura per l'attribuzione della posizione economica avviene a domanda dell'interessato, da presentare presso la scuola in cui il richiedente presta servizio, secondo tempi e modalità da definire a cura del Ministero, anche con riferimento a quanto disciplinato al comma 4 del presente articolo.

5.2. Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità, deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in cui presta servizio.

5.3. Il personale che ha perduto la titolarità, deve presentare la domanda direttamente presso l'Ufficio scolastico provinciale della provincia di ultima titolarità.

5.4. Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura dell'Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente Accordo.

5.5. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31 agosto 2008.

5.6. La valutazione dei titoli validi ai fini dell'inserimento negli elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo articolo 9 è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal partecipante in apposita scheda/domanda ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il diri

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