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Accordo 12.03.2009

Accordo nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 9 - Beneficiari per surroga

9.1. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie definitive di cui all'articolo 6 sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 1 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.

9.2. Le posizioni economiche di cui al comma 1 sono assegnate, in pari numero, agli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 6, comma 3, nonché nel contingente aggiuntivo del 5%.

9.3. Qualora si verifichino ulteriori disponibilità dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, le medesime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati collocati secondo l'ordine di punteggio, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente.

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