D.M. MIUR 03.03.2009, n. 26
1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano:
a) - l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata; b) - la votazione complessiva assegnata all'esame di Stato, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati; c) - le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.
2. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all'indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame.
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