D.P.C.M. 10.03.2009, n. 43
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
d) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
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