D.P.C.M. 10.03.2009, n. 43
1. L'Assemblea è composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;
b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunità, della gioventù, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali;
d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative;
f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;
g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.
2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attività dell'Osservatorio, la cui attuazione è demandata al Comitato tecnico scientifico.
3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attività affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.
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