D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo I - Disposizioni generali
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24 comma 4, 27, 28, 29, 30 e 32 del codice, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate e per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.
2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità al codice.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al titolo III.
4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri titolari un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.
5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio 2000, è consentito di circolare liberamente nel mercato interno.
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