D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo II - Regole tecniche di base
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme digitali.
2. Il sistema di verifica delle firme digitali:
a) presenta almeno sinteticamente lo stato di aggiornamento delle informazioni di validità dei certificati di certificazione presenti nell'elenco pubblico;
b) visualizza le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3, del codice, nonché le estensioni obbligatorie nel certificato qualificato (qcStatements), indicate nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 2;
c) consente l'aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori.
3. Il CNIPA, ai sensi dell'art. 31 del codice, accerta la conformità dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del codice e alle presenti regole tecniche.
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