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D.P.C.M. PCM 30.03.2009

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300). (G.U. 06.06.2009, n. 129)

Titolo II - Regole tecniche di base

Art. 11 - Informazioni riguardanti i certificatori

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del codice forniscono al CNIPA le seguenti informazioni e documenti a loro relativi:

a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;

b) residenza ovvero sede legale;

c) sedi operative;

d) rappresentante legale;

e) certificati delle chiavi di certificazione;

f) piano per la sicurezza di cui al successivo art. 31;

g) manuale operativo di cui al successivo art. 36;

h) relazione sulla struttura organizzativa;

i) copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

2. Il CNIPA rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), g) al fine di rendere pubbliche le informazioni che individuano il certificatore qualificato. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

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