D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate anche automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione è apposto un riferimento temporale.
4. Il giornale di controllo è tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L'integrità del giornale di controllo è verificata con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo sono conservate per un periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.