D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'organizzazione del certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:
a) responsabile della sicurezza;
b) responsabile del servizio di certificazione e validazione temporale;
c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;
d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;
e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).
2. Non è possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1.
3. Ferma restando la responsabilità del certificatore, l'organizzazione dello stesso può prevedere che alcune delle suddette responsabilità siano affidate ad altre organizzazioni. In questo caso il responsabile della sicurezza o altro dipendente appositamente designato gestisce i rapporti con tali figure professionali.
4. In nessun caso quanto previsto al comma 3 si applica per le figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).
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