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D.P.C.M. PCM 30.03.2009

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300). (G.U. 06.06.2009, n. 129)

Titolo II - Regole tecniche di base

Art. 34 - Organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'organizzazione del certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:

a) responsabile della sicurezza;

b) responsabile del servizio di certificazione e validazione temporale;

c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;

d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;

e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).

2. Non è possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1.

3. Ferma restando la responsabilità del certificatore, l'organizzazione dello stesso può prevedere che alcune delle suddette responsabilità siano affidate ad altre organizzazioni. In questo caso il responsabile della sicurezza o altro dipendente appositamente designato gestisce i rapporti con tali figure professionali.

4. In nessun caso quanto previsto al comma 3 si applica per le figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).

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