D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se il soggetto appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica ai sensi dell'art. 35, comma 3 del codice, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.
3. Se la procedura automatica fa uso di un insieme di dispositivi sicuri per la generazione delle firme del medesimo soggetto, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati, alle informazioni sullo stato di validità del certificato ovvero alla sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal comma 4, salvo che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo comma 4, lettera b), il CNIPA non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi.
6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono tali
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