D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo IV - Regole per la validazione temporale mediante marca temporale
1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca temporale;
e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;
f) identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un codice identificativo dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).
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