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D.P.C.M. PCM 30.03.2009

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300). (G.U. 06.06.2009, n. 129)

Titolo IV - Regole per la validazione temporale mediante marca temporale

Art. 44 - Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) identificativo dell'emittente;

b) numero di serie della marca temporale;

c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;

d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca temporale;

e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;

f) identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.

2. La marca temporale può inoltre contenere un codice identificativo dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).

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