D.P.C.M. PCM 30.03.2009
Titolo IV - Regole per la validazione temporale mediante marca temporale
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1.
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