D.P.R. 20.03.2009, n. 81
Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
Capo II - Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressame
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