D.P.R. 20.03.2009, n. 81
Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
Capo III - Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Su
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.