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D.P.R. 20.03.2009, n. 81

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 02.07.2009, n. 151)

Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Capo III - Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

Art. 14 - Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado

1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

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