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D.P.R. 20.03.2009, n. 81

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 02.07.2009, n. 151)

Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Capo IV -

Art. 20 - Personale educativo

1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;

2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;

3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;

4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;

5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;

6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;

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