D.P.R. 20.03.2009, n. 81
Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
Capo IV -
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b) in assenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
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