D.P.R. 20.03.2009, n. 89
1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati. 3
La Corte costituzionale, su conflitti di attribuzione tra enti promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Piemonte, con sentenza n. 92 del 9-21 marzo 2011 ha dichiarato che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall'art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009.
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