Legge 04.03.2009, n. 15
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.