Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.03.2009, prot. n. 33950
Congedi parentali personale a tempo determinato comparto scuola.
Si fa riferimento al quesito posto via e-mail in data 2 febbraio 2009 da codesta Ragioneria territoriale dello Stato inerente al personale del comparto scuola che accetta un contratto a tempo determinato e non assume servizio in quanto in congedo per maternità (astensione obbligatoria dal lavoro). Precisamente viene chiesto se per fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) sia necessario o meno perfezionare il rapporto di lavoro con la presa di servizio.
Al riguardo si premette che, a seguito di quanto stabilito dal D.Lgs n. 151/2001, T.U. sui congedi di maternità e paternità, dagli articoli 12 e 19 del CCNL 24/7/2003 nonché dall'art. 142 della rinnovata sequenza contrattuale sottoscritta il 2.2.2005, che ha previsto tra le norme non applicabili l'art. 25, commi 16 e 17, del CCNL 4.8.95, viene sancita per il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato identità di trattamento in materia di congedi e lo stesso contenuto normativo viene ribadito nel CCNL del 29.1 1 .2007.
La lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio.
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale che con ordinanza n. 337 del 7 novembre 2003, ha ritenuto di pronunciare il superamento della norma contenuta nell'art. 7 del D.L. n. 677 del 26.1 1.1981, convertito nella legge n. Il del 26.1.1982 il quale stabiliva l'effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici della nomina del personale incaricato e supplente che in base alle norme di legge non possa assumere servizio.
Premesso quanto sopra, appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione
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