D.M. Economia e delle finanze 19.11.2009
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante criteri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2008;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 2008) concernente: «Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 15 ottobre 2009, prot. n. 935, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verif
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