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Ipotesi CCNL ARAN 26.11.2009

Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I. Quadriennio normativo 2006 - 2009. Biennio economico 2006 - 2007.

Titolo II - Rapporto di lavoro

Capo I - Responsabilità dirigenziale

Art. 3 - Fattispecie di responsabilità dirigenziale

1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione della prestazione dei dirigenti venga accertata l'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'inosservanza delle direttive impartite o al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, si determina una valutazione non positiva.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione alla gravità dei casi, le amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure:

a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilità organiche;

b) revoca dell'incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli);

c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta:

a) per i dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenzia

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