Ipotesi CCNL ARAN 26.11.2009
Titolo II - Rapporto di lavoro
Capo III -
1. Le assenze retribuite di cui all'art. 25, comma 1, terzo alinea del CCNL del 21 aprile 2006 sono godute in misura corrispondente a n. 18 ore complessive nell'anno.
2. Il comma 2 dell'art. 34 (Mobilità) del CCNL del 21 aprile 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico presso l'amministrazione e la stessa l'abbia negato, all'atto del conferimento di un nuovo incarico o del rinnovo di quello precedentemente ricoperto, il medesimo dirigente ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico coerente con la professionalità posseduta dal dirigente. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito da un preavviso di quattro mesi".
3. È soppresso il comma 3 dell'art. 34 (Mobilità) del CCNL del 21 aprile 2006.
4. L'art. 35 (Accordi di mobilità) del CCNL del 21 aprile del 2006 è integrato dal seguente comma:
"9. Non può costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo ".
5. All'art. 66, comma 1, (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 21 aprile 2006 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza
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