Ipotesi CCNL ARAN 26.11.2009
Titolo III - Trattamento economico
Capo IV - Particolari istituti economici
SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione - parte fissa, di cui all'art. 9 (finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992), del CCNL per il biennio 2004-2005 del 21 aprile 2006, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:
Valore annuo al 1.1.2005 | Incremento dal 1.1.2007 | Nuovo valore annuo | |
Medico chirurgo e medico veterinario | 2.755,05 | 1.000,00 | 3.755,05 |
Chimico, biologo, farmacista e psicologo | 5.595,57 | 1.000,00 | 6.595,57 |
2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato del seguente importo annuo lordo:
- dal 1° gennaio 2007 di euro 1.000,00 per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2005.
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