D.P.C.M. 19.11.2009, n. 212
1. La VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.
2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.
3. Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.
4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse è data comunicazione al Consiglio dei Ministri.
5. L'esenzione dalla VIR può e
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