CCNQ 09.10.2009
Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti
1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a duemilaquattrocentosessantacinque distacchi, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e i), rispettivamente per il personale del Comparto regioni ed autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.
3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007, è pari a milletrecentotredici.
4. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche cinque distacchi di competenza del Comparto scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 3 sarà pari a milletrecentootto distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola 14/bis.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.