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CCNQ 09.10.2009

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008. (G.U. 20.10.2009, n. 244)

Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti

Art 6 - Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a novanta minuti per dipendente in servizio, è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di settantasei minuti e trenta secondi.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano:

a) alle RSU nella misura di venticinque minuti e trenta secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione;

b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di cinquantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 2 lettera a), i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b), a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

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