CCNQ 09.10.2009
Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1° luglio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto regioni e autonomie locali e per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 7 ed all'art. 4, comma 7.
3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo è pari, a regime, a centonovantaseimiladuecentotredici ore di permessi, di cui trentamilatrecentododici ore complessive alle confederazioni dei comparti e centosessantacinquemilanovecentouno ore complessive per i residui comparti di cui all'art. 5, comma 3.
4. Il contingente di cui al comma 3 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 16 al n. 25.
5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo è ricalcolato
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