CCNQ 09.10.2009
Capo III - Disposizioni particolari e finali
1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.
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