CCNQ 09.10.2009
Capo III - Disposizioni particolari e finali
1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2009-2010. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della pubblica istruzione, università e ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 6 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2009, è individuato per il solo anno scolastico 2009-2010;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente decreto ministeriale 23 febbraio 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell'anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'att
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.