Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 12.10.2009, n. 74
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicazione degli istituti posti a tutela del lavoratore di cui alla L. n. 68/1999 anche ai lavoratori ipovedenti assunti ai sensi della L. n. 113/1985.
L'INAF ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della scrivente Direzione in merito alla applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla L. n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della L. n. 113/1985. In particolare l'Istituto chiede chiarimenti in merito alla applicabilità dell'art. 10 della L. n. 68/1999 "a quel lavoratore che, assunto per mansioni di centralinista ipovedente ai sensi della normativa speciale, fatta salva dall'art. 1, comma 3, della L. n. 68/1999, sia stato successivamente dichiarato non idoneo in modo permanente allo svolgimento di quelle mansioni".
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L'art. 10 richiamato dall'istante stabilisce, fra l'altro, che "nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che (...) sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo (...). Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (...) La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il r
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