Nota PCM 23.10.2009, prot. n. 44700
Permessi l. n. 104 del 1992 - Richiesta parere.
Si fa riferimento alle richieste di parere volte a conoscere se per i dipendenti nominati "tutore legale" e "amministratore di sostegno", in caso di assistenza di una persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 104 del 1992, sia possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della medesima legge.
Il comma in questione recita "... nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso ... "; la legge 8 marzo 2000 n. 53 con l'art. 20 è intervenuta per estendere l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, e le agevolazioni sono state previste anche a favore di soggetti non conviventi.
La norma indica con precisione la platea di soggetti legittimati a fruire le agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap grave e tra queste figure non compaiono né il tutore legale né l'amministratore di sostegno, i quali sono chiamati ad assolvere altre funzioni e non possono essere annoverati tra i parenti o gli affini.
Si segnala, ad ogni buon fine, che anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con interpello n. 41/2009 del 15 maggio 2009 , si è pronunciato sulla questione.
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