Decreto legge 25.09.2009, n. 134
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate
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