Decreto legge 25.09.2009, n. 134
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».
2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».
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