Decreto legge 25.09.2009, n. 135
1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.
3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi r
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