Nota MIUR 30.09.2009, prot. n. 14655
Decreto legge n. 134 del 25/9/09 - trasmissione D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 - precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole.
Nel trasmettere il D.M. in oggetto , si riassumono gli aspetti più salienti.
Personale destinatario
Il personale docente ed ATA di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).
Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il personale di ruolo a disposizione. La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d'orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province "opzionali" aggiuntive. In quest'ultimo caso è condizione indispensabile l'inserimento dell'interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale. Invece, nel caso in cui l'interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d'orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.
Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o p
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