Protocollo di intesa MIUR 25.09.2009
1. Il presente Protocollo di intesa non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo potrà limitare dall'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente o congiuntamente nel corso della durata del presente Protocollo di intesa.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti non sono confidenziali.
4. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui art. 2 per l'intera durata del presente Protocollo di intesa.
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